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Assegno di maternità di competenza dei comuni
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L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).
A chi è rivolto
E' un beneficio economico a favore delle madri, anche adottive o affidatarie, disoccupate al momento della nascita o dell’ingresso in famiglia del bambino, quindi prive del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità o che beneficiano di una indennità di importo inferiore a quello dell’assegno.
Descrizione
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza).
L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito predisposti dall'INPS.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Come fare
E’ necessario presentare domanda su apposita modulistica (in allegato) presso il proprio Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita o dall’adozione del figlio/a.
Cosa serve
Per l'assegno di maternità è necessario presentarsi in Comune portando con sé:
- Fotocopia del modello ISEE aggiornato;
- Fotocopia del documento di identità , della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
- Fotocopia buste paga nel caso che il richiedente abbia beneficiato di una indennità di maternità dal datore di lavoro di importo inferiore all’ammontare complessivo del contributo richiesto.
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'assegno di maternità.
Tempi e scadenze
La domanda deve essere presentata entro i 6 mesi dalla nascita del bambino/a.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni.
Procedure collegate all'esito
- Tutti i giorni dalle 08.30 alle 13.30
- Mercoledì e Venerdì dalle 15.30 alle 17.30
Accedi al servizio
Per avere informazioni sul procedimento in questione è consigliabile contattare direttamente l’ufficio che lo fornisce.